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È costituita l'associazione "CSI Nuovi Orizzonti", associazione
sportiva dilettantistica (di seguito denominata Associazione) senza
fine di lucro, con sede a Ponte a Elsa (PI) Via Pino n. 10/B.
2.
L'Associazione non persegue fini di lucro, promuove lo sport come
strumento di maturazione personale e di impegno sociale, aderisce
al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti,
può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo
stesso proposte e organizzate. L'associazione sportiva, inoltre,
rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano. L'associazione può anche affiliarsi ad una o più Federazioni
Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare
lo Statuto e i Regolamenti.
3
L'Associazione prevede lo svolgimento di attività non agonistiche
(solo in casi particolari anche agonistiche) con manifestazioni
di escursionismo/trekking e di orientamento, riservandosi la possibilità
di praticare anche le altre attività sportive proposte da C.S.I.
4.
La durata dell'Associazione è illimitata e ne possono fare parte
quanti ne condividono le finalità e i principi, ne accettano lo
Statuto e versano le quote sociali previste.
5.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non
è ammessa l'appartenenza associativa a tempo determinato, fatte
salve le norme sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde
per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio
Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio
regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio nazionale
dei Probiviri del C.S.I.
6.
Gli organi dell'Associazione sportiva sono: l'Assemblea dei soci,
il Presidente, il Consiglio Direttivo.
7.
La vita dell'Associazione è regolata dall'Assemblea dei soci che
si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque
entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale,
previsto al 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo e l'elezione delle cariche sociali; l'assemblea, inoltre,
può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su
richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L'assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le deliberazioni vengono
adottate a maggioranza dei presenti.
8.
L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche allo
Statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell'affiliazione
al C.S.I. e lo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria
è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera
validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
9.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche
mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per
iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee tutti
i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi
alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.
10.
Il presidente è eletto annualmente dall'Assemblea dei soci, presiede
l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale
dell'Associazione sportiva. In caso di assenza o impedimento è sostituito
dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo
appositamente delegato.
11.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 componenti,
eletti annualmente dall'Assemblea dei soci. In occasione della prima
riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti,
il segretario e l'amministratore. Il Consiglio Direttivo rimane
in carica anche nel caso di dimissioni o decadenza di alcuni suoi
membri; nel caso vengano a mancare oltre la metà dei consiglieri,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il
Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione sportiva. Le delibere
del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza
dei presenti alla riunione. Il Consiglio Direttivo delibera ogni
anno le quote di iscrizione all'Associazione e le quote di partecipazione
alle varie attività. I componenti del Consiglio Direttivo non possono
rivestire le stesse cariche presso altre Associazioni affiliate
al C.S..I.
12.
Il patrimonio dell' Associazione sportiva è costituito dalle quote
di iscrizione, dai corrispettivi versati dai socie per i servizi
istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità
e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione
sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L'esercizio finanziario
coincide con l'anno solare.
13.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono
essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere
utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
14.
In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto
ai sensi dell'art. 90 della L.282/2002 e successive integrazioni
e modificazioni.
15.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si
fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo
sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni
senza finalità di lucro.
Ponte
a Elsa di S.Miniato (PI), 25 gennaio 2007
Il Presidente Gabriele Fogli
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